Rottamazione Bis, ecco i termini e le modalità per aderire



Rottamazione Bis, ecco i termini e le modalità per aderire




Per quanto riguarda la rottamazione bis mancano ormai poche ore per aderire e regolarizzare i debiti del fisco,  ci sono tre casi che sono disciplinati dal legislatore, i carichi potranno essere definiti presentando la domanda di adesione (modello DA 2000/17 )  entro il 15 maggio 2018.

Sul punto occorre precisare che sono state previste diverse modalità di adesione; il contribuente potrà, infatti, decidere discrezionalmente di:

  • inoltrare il modello di adesione (DA 2000/17) alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, allegando la copia del documento di identità;
  • presentare il modello di adesione (DA 2000/17) presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia);
  • inoltrare la domanda di adesione attraverso un apposito form online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il servizio è attivo già dal 6 novembre 2017, si chiama “Fai D.A. te” e rappresenta una corsia preferenziale per risparmiare tempo e avere a disposizione gli strumenti per aderire alla cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle. In particolare, in questo caso, collegandosi al portale www.agenziaentrariscossione.gov.it sarà possibile da un lato, richiedere l’elenco delle cartelle “rottamabili” e dall’altro, presentare la domanda dall’area libera del portale senza necessità di pin e password.

Rottamazione bis, nel caso ci siano altri debiti

Ciò posto, è importante precisare che in presenza di una pluralità di debiti, nell’inoltrare la richiesta, il
contribuente potrà scegliere il singolo carico da rottamare. A tale riguardo, va però ricordato che
secondo la circolare n. 2 del 2017 dell’Agenzia delle Entrate, la singola partita (e non il codice tributo)
affidata all’agente della riscossione costituisce una unità indivisibile. Tale è di regola quella scaturente
da ciascun procedimento di accertamento, liquidazione e riscossione. Ne consegue che, secondo
l’interpretazione ufficiale, non è possibile decidere di definire, ad esempio, i rilievi Irpef e non quelli Iva
del medesimo avviso di accertamento. Lo stesso dicasi con riferimento ad una cartella di pagamento emessa per la liquidazione o il controllo formale della dichiarazione .




Allo stesso modo, il contribuente potrà, invece, scegliere di utilizzare un unico modulo per rottamare carichi ante e post primo gennaio 2017. In questa ipotesi, se si sceglierà la massima dilazione possibile, l’agente della riscossione procederà d’ufficio a ripartire in tre ovvero cinque rate i pagamenti, a seconda dei carichi cui essi di riferiscono.

Si ricorda, inoltre, che il debitore ben potrà anche decidere di compilare più modelli, con riferimento ad
affidamenti distinti. Tanto, qualora si avesse il dubbio sulla complessiva sostenibilità della pretesa. In
tale eventualità, infatti, si potrà far decadere la procedura riferita ad una o più istanze, lasciando in vita
le altre. L’eventuale omesso o insufficiente pagamento di una rata, infatti, potrebbe determinare la
caducazione dell’intera definizione agevolata. Se invece si parcellizzano gli affidamenti in una pluralità di
domande, si potrà decidere per quale comunicazione dell’Ader effettuare tempestivamente i pagamenti
dovuti.

Fonte: Lo Sportello dei Diritti


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