Caregiver familiare, chi ha diritto agli aiuti



Caregiver familiare, chi ha diritto agli aiuti




Chi è il caregiver? Per caregiver familiare intendiamo chi fa un lavoro di cura, nella fattispecie chi si prende cura di un familiare che necessita di assistenza continua perché disabile, gravemente ammalato o anziano.
Sono soprattutto le donne a svolgere un lavoro così impegnativo e non professionalizzane (non dimentichiamoci che chi assiste un parente non percepisce un compenso economico dal lavoro di cura che svolge, ma lo fa in modo gratutito).
L’Italia è tra quei paese Europei ad aver visto, negli ultimi anni incrementare il numero dei disabili questo fenomeno è ascrivibile all’ invecchiamento demografico;
le persone vivono più a lungo grazie al benessere economico che ha favorito il miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie.

Ci sono agevolazioni per il caregiver familiare?

Secondo quanto disciplinato dalla legge 104 del 1992 il caregiver oltre ad avere diritto ad agevolazioni fiscali, ha accesso anche a trattamenti pensionistici particolari quali ad esempio l’ape sociale oppure il prepensionamento.

Ci sono dei requisiti per accedere alla pensione sociale, il primo dei quali è assistere da almeno sei mesi un familiare.
Grazie alla legge di bilancio del 2018 per poter beneficiare degli aiuti le persone assistite possono essere familiari di primo e secondo grado.




Con la circolare numero trentatré del ventidue febbraio duemila diciotto l’INPS ha introdotto delle novità per i caregivers ad esempio, potranno accedere ai benefici della legge 104/1992 anche i parenti di secondo grado.

Per poter beneficiare della pensione anticipata il cavergiver deve presentare il verbale della commissione medica dell’INPS che ha accertato la disabilità.

Allo stesso modo, se la disabilità è stata decretata mediante una sentenza giudiziaria dovrà essere allegato il decreto della sentenza.

Come avviene l’accertamento dell’handicap?

Secondo quanto statuito dall’ art. quattro della legge 104/1992 “gli accertamenti relativi alla minorazione,
alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità individuale complessiva residua, di cui all’ art. 3, sono effettuate dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche[…]”.

 


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