Prestito, rientro mancato: dopo quanto si diventa cattivo pagatore



Prestito, rientro mancato: dopo quanto si diventa cattivo pagatore




Assumere un’obbligazione comporta, per la parte passiva del rapporto, il dovere ad adempiere entro dei tempi e delle modalità prestabilite. Questo schema, che è ravvisabile già dai tempi dello ius privatum romano, prevede ovviamente delle sanzioni nel caso in cui il debitore si riveli inadempiente.

Nel nostro sistema, le Banche e gli altri istituti che concedono crediti, hanno ovvia necessità di salvaguardarsi da pagatori inaffidabili e per questo motivo il Legislatore e altri organi hanno previsto dei particolari database in cui vengono iscritti i debitori. Quindi quando si fa la richiesta di prestito personale è bene capire e controllare se poi si potranno pagare le rate mensili per evitare grossi problemi in futuro.

Prestito, modalità e tempistica della segnalazione

Per incorrere in questo tipo di sanzioni, sono previsti vari step da seguire per l’istituto che effettua la procedura.




Si inizia con un ritardo nel pagamento di una rata che si prolunga per più di due mesi consecutivi. La banca decide quindi di iscrivere il debitore nei Sistemi di Informazioni creditizie. Nei quindici giorni precedenti all’iscrizioni di questi registri, la Banca ha il dovere di notificare l’inizio della procedura al cattivo debitore.  Questo avviso si ha però solo la prima volta: se anche in questo caso il debitore non da segno di voler adempiere, la Banca ha diritto di continuare la procedura senza notificare ulteriormente.

Ovviamente, queste procedure sono hanno tempistiche ben precise anche se, a seconda di quanto si prolunga la sanzione, il debitore avrà in quel lasso di tempo particolari difficoltà o addirittura impossibilità di ottenere carte di credito, prestiti, mutui o altri tipi di crediti.

Come funzionano i registri

La Banca d’Italia è l’istituto a capo della gestione dei Sistemi di Informazione creditizie, i quali possono
essere consultati dall’interessato seguendo le procedure indicate dai siti.

L’iscrizione a queste  “black list ” dei debitori non è però al di fuori del diritto: l’iscritto può incorrere in
giudizio in caso di iscrizione non dovuta, ha diritto a essere cancellato dopo trentasei mesi e è
comunque tutelato sotto il profilo della privacy. Si devono infatti presentare anche i dati in positivo esistenti riguardo l’interessato, mentre i dati in negativo vanno cancellati automaticamente dopo i tempi massimi.

Tutte queste questioni sono disciplinate e consultabili nel “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23).


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