Dal primo gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica, al fine di contrastare l’evasione fiscale e le frodi in materia IVA.
A partire dal 2020 entreranno in vigore delle novità
A partire dal 2020 entreranno in vigore delle novità sul tema fatturazione elettronica: una di queste riguarda i nuovi soggetti che saranno tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica.
Pare, infatti, che i titolari di partita IVA in regime dei minimi e in regime forfettario saranno tenuti al rilascio delle fatture elettroniche.
Non c’è ancora nulla di certo ma è probabile che, fra i contribuenti in regime forfettario, verranno esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica coloro che abbiano dei ricavi fino a 30 mila euro. Come già in vigore nel 2019, anche nel 2020, vi sarà il divieto di emettere le fatture elettroniche in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Questo divieto vige (e sarà ancora in vigore) per:
- i soggetti tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (come aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, farmacie, iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, presidi e strutture per l’erogazione dei servizi sanitari).
A partire da luglio 2020 questi soggetti saranno tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi.
- Per gli altri operatori per i quali non sussiste l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (ad esempio, podologi, fisioterapisti, logopedisti).
Conservazione delle fatture elettroniche
Un’altra novità è quella che riguarda la conservazione delle fatture elettroniche: l’Agenzia delle Entrate dovrà conservarle per 8 anni.
Infatti, al fine di permettere controlli fiscali da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima si occuperà della conservazione delle fatture elettroniche “sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi”.
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