L’errore è umano, anche per le aziende. Dopo la vendita di un gran numero di prodotti è possibile commettere degli errori nella contabilizzazione. Allo stesso modo, dal lato del cliente possono giungere dei reclami o dei resi. Per far tornare i conti occorre quindi mettere per iscritto questi ammanchi: per farlo si utilizza la nota di credito (o di debito), cioè un documento che integra e corregge gli eventuali errori negli importi fatturati ai clienti. Nel caso in cui un venditore non provveda alla tempestiva correzione dei suoi ammanchi, la legge prevede una serie di sanzioni più o meno pesanti.
Nota di credito: cos’è
La nota di credito o di debito è lo strumento che permette alle aziende di correggere o annullare una fattura errata a causa di calcoli sbagliati sull’imponibile o sull’imposizione dei prezzi dei prodotti venduti ai clienti. L’articolo 26 del DPR n.633/72 cd. Legge IVA contiene la normativa in materia di nota di credito e prevede una serie di regole alle quali i contribuenti si devono attenere. A differenza della nota di debito, nel caso di credito non è previsto l’obbligo di l’emissione di fattura, in quanto non genera danni all’Erario. Inoltre, seguendo le disposizioni dettate dal suddetto articolo, la nota di accredito ha carattere facoltativo nei casi di annullamento, risoluzione, revoca e recesso.
Nota di credito: cosa contiene
La regola fondamentale in materia di nota di credito riguarda la sua emissione. Quest’ultima deve avvenire entro la data di dichiarazione dell’IVA relativa all’anno in cui si è verificato l’ammanco. Il contenuto della nota deve riprodurre fedelmente quello della fattura, ad eccezione della dicitura “nota di accredito”. Vanno riportati la data di emissione, la variazione dell’imposta e dell’imponibile e alcuni dati identificativi. Nel caso di nota di accredito riguardante il calcolo dell’IVA in diminuzione, la fattura di correzione deve essere registrata sia dall’acquirente sia dal venditore. Esistono una serie di casi nei quali il limite di un anno per l’emissione può non essere rispettato: alcuni esempi riguardano le compravendite immobiliari, gli annullamenti, le revoche, le cessioni…
Sanzioni
Nel caso in cui, a seguito di un errore nell’imposizione dell’IVA, il venditore non provveda alla sua correzione, potrebbe incorrere in gravi sanzioni. L’ammontare di queste ultime può variare da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2065 euro. Tuttavia, per evitare queste spiacevoli situazioni si può ricorrere al ravvedimento operoso: in questo caso la sanzione scende a 25,80 euro. Se, infine, l’errore riguarda un’imposizione sbagliata dell’IVA con ricadute sull’Erario (cioè si versa un’imposta minore rispetto a quella dovuta), la sanzione può raggiungere i 516 euro. Anche in questo caso esiste lo strumento del ravvedimento operoso, che porta la sanzione ad un minimo di 51,60 euro (se si provvede alla correzione entro l’anno di dichiarazione dell’IVA).
Nota di credito e marca da bollo
Mentre per la fattura semplice non è previsto nessun obbligo riguardo l’applicazione della marca da bollo; nel caso di nota di credito o di debito vige il suddetto obbligo. A tale scopo occorre, però, fare alcune precisazioni. Se la differenza tra nota di credito e fattura è superiore a 77,47 euro è necessario apporre la marca da bollo. Se,invece, si parla di una cifra minore vige l’esenzione. In sintesi si possono seguire le regole in materia di marca da bollo.
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