Come già previsto per la prima rottamazione, anche nel caso della rottamazione bis con la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata, si bloccano le nuove azioni esecutive come i pignoramenti e le iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, ma restano quelli già avviati.
Inoltre, l’agente della riscossione non potrà proseguire le azioni di recupero coattivo del credito già avviate a condizione che:
- che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
- non sia stata presentata istanza di assegnazione;
- non sia stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Rottamazione bis, un’occasione per regolarizzare la posizione
Sul punto, durante Telefisco 2018 è stato precisato che tanto è previsto anche in caso di pignoramenti
presso terzi. Invero, l’articolo 6, comma 5 del Dl 193/2016 (applicabile anche alla definizioni agevolate di
cui all’articolo 1 del Dl 148/2017 in virtù di quanto disposto dal comma 10, lettera b), dello stesso
articolo 1) stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, non possono
essere avviate nuove azioni esecutive e cautelari sui carichi definibili che ne sono oggetto, né proseguite
le procedure di recupero coattivo iniziate in precedenza, a condizione che non si sia tenuto l’incanto con
esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia già stato emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Ebbene, tale disposizione si applica anche ai pignoramenti presso terzi.
Ciò premesso, in tutti i casi in cui, ai sensi della norma citata, la presentazione della dichiarazione non possa determinare la sospensione della procedura esecutiva a causa dello stato avanzato in cui si trova la procedura stessa, le somme successivamente versate dal terzo saranno prioritariamente imputate a quanto dovuto a titolo di definizione, e, pertanto, utilizzate ai fini del pagamento delle somme da versare a tale titolo.
Restituzione dell’eccedenza
Ne deriva che il contribuente otterrà la restituzione dell’eccedenza. Ciò, sempre che, naturalmente, lo
stesso non sia debitore anche di carichi, diversi da quelli oggetto di definizione agevolata, ricompresi tra
i crediti per i quali era stato eseguito il pignoramento. In quest’ultimo caso, infatti, l’eccedenza sarà
acquisita a copertura dei debiti non saldati relativi ai carichi non definiti.
In buona sostanza, l’Agenzia ha voluto chiarire che anche con il pignoramento presso terzi in stato
avanzato, la rottamazione continuerà a produrre i suoi effetti. Pertanto, quanto pignorato sarà
confrontato con gli importi dovuti per la definizione agevolata, producendo l’eventuale rimborso delle
somme eccedenti per effetto della rottamazione.
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