Firma elettronica, ha valore legale?



Firma elettronica




La firma elettronica è uno strumento sempre più usato da professionisti, privati, aziende e Pubbliche Amministrazioni per firmare documenti in formato digitale tramite pc, smartphone e tablet.

Esistono diverse tipologie di firme elettroniche:

  • firma elettronica, che rappresenta l’insieme di tutti i dati in forma elettronica, allegati o connessi attraverso un’associazione logica ad altri dati elettronici, ed utilizzati come metodo di identificazione informatica;
  • firma elettronica avanzata, una firma elettronica che in più garantisce la connessione univoca al firmatario, l’autenticità del firmatario e l’integrità del documento;
  • firma elettronica qualificata, un tipo di firma elettronica basata su un certificato qualificato e prodotta mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (chiavetta USB o carta);
  • firma digitale, un tipo di firma elettronica avanzata creata utilizzando un sistema di due chiavi, una pubblica (quella del destinatario) e una privata (quella del titolare), correlate fra loro.

Entrambe queste chiavi servono per manifestare e verificare la provenienza e l’integrità dei documenti informatici. Ma quali tipi di firma elettronica danno validità giuridica e valore legale ad un documento al pari della sottoscrizione che avviene con la penna su un documento cartaceo?

L’art. 20, comma 1 bis del CAD

L’art. 20, comma 1 bis del CAD (Codice Amministrazione Digitale) stabilisce che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”.




A pena di nullità, tutti i contratti aventi ad oggetto diritti su beni immobili, se formate su documento informatico, vanno sottoscritti soltanto con firma digitale o qualificata.

Tutti gli altri atti per cui il Codice Civile prescrive la forma scritta possono essere sottoscritti anche con firma elettronica avanzata.


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