Ricevere una multa non è mai una bella sorpresa ma è bene sapere che queste vanno in prescrizione dopo un certo termine. Per quanto riguarda le multe ottenute per violazione del Codice della strada, se queste vengono notificate oltre i 90 giorni dal compimento dell’infrazione, si può richiedere l’annullamento perché ritenute illegittime.
È opportuno però fare ricorso al giudice perché sarà lui a dichiarare eventualmente l’illegittimità della multa. Il ricorso va fatto entro 30 giorni dal Giudice di pace o 60 giorni dal Prefetto, altrimenti la multa, anche se nulla, diventa definitiva.
Ci sono però altri casi in cui avviene la prescrizione delle multe
Ad esempio, se sono trascorsi più di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non è mai arrivato alcun sollecito o avviso, la multa si dichiara prescritta e non deve essere pagata.
Se il trasgressore dovesse ricevere un atto, un pignoramento o un sollecito dopo i 5 anni, può fare ricorso al giudice per farlo annullare.
Se invece la multa viene iscritta al ruolo (cioè viene emessa una cartella esattoriale), la Finanziaria del 2008 ha stabilito quanto segue: “a decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo“.
Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (che ha sostituito Equitalia) deve notificare al trasgressore la cartella di pagamento entro due anni da quanto l’Ente creditore l’ha iscritta a ruolo, altrimenti la cartella è ritenuta nulla.
I due anni vanno conteggiati da quando la cartella esattoriale è stata iscritta al ruolo e non dal giorno in cui si è commessa l’infrazione.
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