Assicurazione sulla vita, quando e come cambiare il beneficiario



Assicurazione sulla vita, quando e come cambiare il beneficiario




Quando si va a stipulare il contratto per l’ assicurazione sulla vita, è possibile non solo specificare il beneficiario diretto dell’eredità, ma anche un terzo beneficiario per la designazione dell’assicurazione sulla vita. Quest’ultimo può essere un soggetto qualunque ma può essere anche un soggetto generico (come ad esempio gli eredi legittimi).

Colui che risulta contraente della polizza potrà porre il nome del terzo beneficiario sia durante la stipula del contratto sia in un secondo momento. Importante è che la “nomina” di un terzo beneficiario avvenga sempre per iscritto. Vediamo nello specifico quali sono le clausole specifiche per cambiare il beneficiario dell’assicurazione sulla vita.

Assicurazione sulla vita e clausole contrattuali

Innanzitutto, è bene sapere che se il contraente comunica all’assicuratore in questione che desidera rinunciare al diritto di revocare o modificare il beneficiario, conseguentemente la designazione risulterà irrevocabile.

Nel caso invece che il beneficiario accetti il beneficio, il contraente non avrà la possibilità di revocare la designazione o richiedere il riscatto di un prestito o di una polizza determinata senza il consenso del beneficiario. Detto questo, il terzo beneficiario acquisterà un proprio diritto decisionale a causa della designazione.




Da notare che se il beneficiario muore prima dell’assicurato, gli eredi legittimi riceveranno la prestazione. Ad esempio, il sig. Verdi stipula un contratto d’assicurazione sulla vita e imposta la sig. Gialli (sua amica) come beneficiaria e il sig. Verdi rinuncia alla possibilità di revocare o modificare il beneficiario.

Se si verificherà la morte della sig. Gialli, gli eredi della sig. Gialli riceveranno la prestazione (o chiunque è stato specificato nel contratto come terzo beneficiario), considerando che il primo beneficiario non c’è più.

Può anche essere che il sig. Verdi richieda un riscatto dopo la rinuncia al potere di revoca e modifica del beneficiario. In tal caso, se la sig. Gialli da il consenso per tale richiesta, il sig. Verdi potrà ottenere il riscatto desiderato.

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