La legge n.493/1999 ha introdotto la copertura assicurativa per coloro che svolgono in maniera abituale, esclusiva e gratuita lavori domestici che riguardano l’abitazione in cui risiede il nucleo familiare del soggetto assicurato oppure luoghi in cui si risiede temporaneamente durante le vacanze (se si trovano sul territorio italiano).
Tutela i soggetti che la sottoscrivono
Questa polizza assicurativa, chiamata polizza casalinghe, tutela i soggetti che la sottoscrivono da eventuali incidenti domestici o infortuni.
E’ una polizza obbligatoria, il cui mancato pagamento alla scadenza comporta il dover pagare gli interessi di mora. I soggetti tenuti a sottoscrivere la polizza casalinghe sono coloro che:
- si dedicano alle attività casalinghe con età compresa fra i 18 e i 67 anni;
- prestano attività di cura e assistenza in favore dei familiari e della casa;
- non sono soggetti ad alcun vincolo di subordinazione;
- prestano lavoro domestico in modo esclusivo e abituale.
- Possono assicurarsi anche più persone all’interno di uno stesso nucleo familiare.
Si devono assicurare anche i soggetti:
- in cassa integrazione e mobilità;
- in pensione con età inferiore a 67 anni;
- stranieri con regolare permesso di soggiorno in Italia che non abbia altra occupazione;
- che studiano e che, abitando in un luogo diverso da quello di residenza, si occupano dei lavori domestici nella casa che abitano;
- che svolgano lavori stagionali o dipendenti a tempo determinato (l’assicurazione coprirà solo i periodi in cui non si lavora).
Sono esclusi dal sottoscrivere la polizza assicurativa:
- coloro che svolgano altre attività al di fuori delle mura domestiche (per le quali vengano iscritti a forme obbligatorie di previdenza);
- i lavoratori socialmente utili;
- i titolari di borsa di lavoro;
- i dipendenti part time;
- gli iscritti a corsi di formazione o tirocinanti;
- i religiosi.
Sono esonerati dal pagare la polizza casalinghe coloro che abbiano un reddito inferiore a 4648,11 euro o che appartengono ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 9296,22 euro.
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