Mutui bancari, si possono fermare per l’emergenza?



Mutui bancari




Il Coronavirus ha messo in ginocchio molte famiglie ed imprese, tuttavia sono tante le misure a favore di tutti, racchiuse all’interno del Decreto Cura Italia (come il bonus 600 euro ad esempio): ad esempio, chiunque abbia acceso un mutuo bancario per l’acquisto della prima casa, può richiedere il “congelamento delle rate”, se risponde a determinati requisiti. Dal 30 marzo, infatti, è possibile richiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’abitazione principale, compilando l’apposito modulo sul sito Consap e rivolgendosi direttamente alla propria banca.

Ricevere su appuntamento

In questo periodo, molte banche potrebbero ricevere solo su appuntamento quindi può essere utile contattare il proprio istituto finanziario per prenotarne uno; molte banche, comunque, potrebbero accettare l’invio del modulo e degli allegati tramite foto.

Il “congelamento delle rate del mutuo” può essere richiesto dai lavoratori dipendenti e parasubordinati che abbiano subito, in seguito all’emergenza Coronavirus, la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni o la riduzione dell’orario lavorativo per almeno 30 giorni e per almeno il 20%. E’ stata estesa la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo, per i prossimi nove mesi, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti: questi devono dichiarare con autocertificazione di aver subito, dal 21 febbraio per 3 mesi o comunque, se inferiore ad un trimestre, fino al momento di presentazione della domanda, una riduzione del fatturato medio giornaliero fino al 33% rispetto a quello relativo all’ultimo trimestre del 2019.




Come avviene la sospensione delle rate del mutuo di casa

La sospensione delle rate potrà durare fino ad un massimo di 18 mesi ed in particolare:

  • fino a 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • di 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • di 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi.

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