La pubblicità online come Adsense e le inserzioni pubblicitarie si stanno sempre più diffondendo su siti Internet o blog. In pratica, si consente di inserire dei banner pubblicitari sul proprio sito web o blog a dell’inserzionisti che vogliano promuovere un certo prodotto o servizio, in cambio di un corrispettivo. In alternativa, i cosiddetti blogger possono, con la loro figura, promuovere o pubblicizzare un certo prodotto o servizio e ricevere un compenso per questa pubblicità effettuata.
I guadagni della pubblicità online vanno dichiarati
Infatti, tutti i ricavi generati dalla gestione di un blog o di un sito internet rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ed in questa stessa categoria rientrano anche i redditi percepiti dai blogger quando pubblicizzano un certo prodotto. Per tali compensi vale il criterio di cassa e dunque vanno dichiarati dal proprietario del sito internet nel momento in cui li ha percepiti.
Anche se il proprietario del sito si impegna a promuovere un certo prodotto senza ricevere in cambio dei compensi monetari ma la donazione del prodotto pubblicizzato, c’è l’obbligo di dichiararlo e quindi quel dato bene viene soggetto regolarmente a tassazione. Se, invece, quel dato bene, prodotto o premio viene donato come regalo, senza che ci sia alcuna controprestazione in termini di pubblicizzazione o promozione del prodotto, non c’è alcun obbligo di dichiararlo e non sussiste nemmeno l’obbligo di tassazione su tale prodotto.
Ipotizziamo ora che i ricavi delle pubblicità su un dato sito internet provengano dall’estero: in questo caso tale compenso va comunque dichiarato in Italia anche se il blogger che ha pubblicizzato il prodotto vive all’estero. In questo caso, però, la condizione è che l’attività del sito e quindi quella data campagna pubblicitaria sia stata realizzata nel territorio dello Stato. Sui compensi corrisposti alla persone non residenti vige una ritenuta d’imposta del 30% nel momento del pagamento.
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