L’associazione sportiva è un’organizzazione composta da più persone che si accordano per raggiungere un interesse comune. Anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali o cooperativa, senza fine di lucro si applica il regime agevolato ex 398/1991.
Possono beneficiare del regime agevolato:
- le asd riconosciute dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali;
- le asd non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione sportiva;
- le associazioni senza scopo di lucro e le proloco.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessario:
- inserire nella propria denominazione, senza abbreviazioni la dicitura “associazione sportiva dilettantistica”;
- che ci sia assenza di fini di lucro;
- che sia rispettato il principio di democrazia interna;
- che ci sia organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;
- che ci sia la gratuità degli incarichi degli amministratori;
- che ci sia devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Le associazioni sportive dilettantistiche in regime agevolato
Le associazioni sportive dilettantistiche in regime agevolato determinano l’imposta sul valore aggiunto da versare, applicando all’Iva a debito le seguenti detrazioni forfetarie:
- 50% per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie (C.M. 7.9.2000, n. 165/E);
- 50% per le sponsorizzazioni;
- 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica;
Per le associazioni sportive la base imponibile Irap è determinata sommando al reddito d’impresa, calcolato ai fini Ires in base alla determinazione forfetaria:
- le retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
- i compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi (vanno assunti nel rispetto del principio di competenza);
- i compensi per collaborazioni occasionali;
- gli interessi passivi di competenza del 2014 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria).
Commenta per primo