Fatturazione elettronica, le associazioni culturali sono esonerate?



Fatturazione elettronica




Il primo gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica per diversi soggetti: si tratta dell’obbligo di emettere  fatture in formato digitale seguendo degli standard precisi e di riceverle e trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Ma cosa succederà per la fatturazione elettronica nel 2020?

Fra i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, ci sono:

  • medici, farmacie e tutti gli altri operatori sanitari;
  • imprese o lavoratori autonomi che rientrano nel regime di vantaggio;
  • imprese o lavoratori autonomi che rientrano nel regime forfettario;
  • piccoli produttori agricoli;
  • società sportive dilettantistiche;
  • soggetti non residenti in Italia che effettuano o ricevono operazioni.

Tutti gli altri professionisti sono obbligati ad emettere fatture elettroniche.

Le associazioni culturali sono esonerate dall’obbligo di fatturazione elettronica?

Sono esentate dall’obbligo di fatturazione elettronica, le società e le associazioni che adottano il regime forfettario opzionale e che abbiano percepito, nell’anno precedente, proventi commerciali che non abbiano superato il limite di 65000 euro.




Si tratta in particolare delle:

  • associazioni culturali (ma anche onlus e altre associazioni senza scopo di lucro) che svolgono unicamente attività non commerciale e che operano con il solo codice fiscale (cioè senza partita IVA).

Queste associazioni, infatti, non hanno l’obbligo di fatturazione elettronica poiché non emettono fatture ma solo ricevute. Tali associazioni potrebbero comunque dover pagare le fatture di acquisto dei diversi fornitori (obbligati alla fatturazione elettronica) con cui si relazionano.

I fornitori dovranno indicare il valore “0000000” nel “Codice destinatario” e consegnare all’associazione una copia della fattura (cartacea o inviarla per email). Le associazioni, invece, configurandosi come consumatori finali, non sono tenute a dotarsi di un codice numerico né di un indirizzo PEC in cui ricevere le fatture.

– Associazioni che svolgono in via non prevalente attività commerciale tramite una partita IVA.

Per queste non vi è l’obbligo di emettere fatture elettroniche se hanno aderito al regime forfettario e se i loro proventi commerciali sono inferiori a 65000 euro.


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