In questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, non poche persone potrebbero trovarsi in difficoltà, ad esempio nel pagare le rate di un mutuo. Ecco perché nel decreto Cura Italia (quello del bonus 600 euro) c’è la possibilità di poter concordare con le banche una serie di agevolazioni.
Cosa succede se si salta una rata?
Non rischiano la segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria coloro che non siano riusciti a pagare la rata per difficoltà momentanee che possano essere facilmente sanate (ad esempio, chi non riceva in tempo lo stipendio per difficoltà tecnico-burocratiche). Se il motivo del ritardo nel pagamento della rata del mutuo è riconducibile a motivi economici, può tornare utile contattare la banca così da renderlo noto: quest’ultima potrebbe proporre la rinegoziazione del mutuo.
Se, invece, la rata del mutuo non viene pagata per motivi tecnici estranei al cliente, la banca non ne ha alcuna responsabilità ma è sempre il contraente a dover controllare che tutto stia procedendo normalmente.
Il ritardato pagamento della rata del mutuo
Ad ogni modo, il ritardato pagamento della rata del mutuo scatta dopo il 30esimo giorno dalla scadenza e la legge prevede la possibile revoca del mutuo se non siano state pagate almeno otto rate, anche se non consecutive. Tuttavia, se il ritardo nel pagamento della rata supera i 180 giorni, il contraente del mutuo viene definito inadempiente e dunque la banca può procedere alla revoca del mutuo (e quindi alla risoluzione del contratto).
A questo punto, il contraente sarà costretto a pagare gli interessi di mora sulle rate non pagate: questi variano in base alle condizioni del contratto di mutuo stabilito e vengono calcolati come giorni di ritardo x importo della rata x tasso di mora/ 36.500.
A causa del Coronavirus non c’è nessuna disposizione che preveda di saltare il pagamento delle rate ma i lavoratori dipendenti e parasubordinati, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo della prima casa fino ad un massimo di 18 mesi, se ci sia stata la sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
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