Il segreto bancario è un istituto di trasparenza fiscale e finanziaria per cui dovrebbero essere tutelati i dati forniti dai clienti: ciò vuol dire che coloro che lavorano nelle banche o negli istituti finanziari non devono diffondere informazioni sui conti correnti dei clienti.
Una normativa che disciplina il segreto bancario
In molti Paesi del mondo c’è una normativa che disciplina il segreto bancario (fra gli altri, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Andorra, Bahamas, Panama), tuttavia in Italia non c’è una legge che prevede e disciplina in maniera specifica questo istituto.
Molti hanno ritrovato una tutela del segreto bancario negli articoli 41 e 47 della Costituzione (vale a dire quelli che sanciscono la libertà nell’iniziativa economica privata e che la Repubblica Italiana incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme).
Tuttavia, molti altri non ci vedono un chiaro rimando, in questi articoli, all’istituto del segreto bancario.
La sentenza n.51
Nel 1992, e precisamente con la sentenza n.51, la Corte Costituzionale si è espressa a riguardo dicendo che non esiste un diritto costituzionale al segreto ma esistono dei vincoli costituzionali allo stesso.
Per altri, la fonte del segreto bancario va ricercata nell’art. 7 del T.U.B (Testo Unico Bancario) che dice che “tutte le notizie, informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR.
Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente”.
Questo si tradurrebbe nel fatto che il segreto bancario non si applica nei confronti dell’autorità giudiziaria.
Cioè, nel caso in cui l’autorità giudiziaria operi per la repressione di un reato, questa può ottenere dalle banche le informazioni di cui necessita, nel caso che queste siano pertinenti al reato.
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