Bonus 600 euro c’è una procedura per chi non lo ha ricevuto?



Bonus 600 euro




Per fronteggiare la crisi che molti lavoratori si sono trovati ad affrontare a causa dell’epidemia di Coronavirus, il Governo, con il Decreto Cura Italia, ha disposto l’erogazione di un Bonus da 600 euro a lavoratori autonomi e partite IVA. Ricordiamo che per procedere ad alcune operazioni è necessario richiedere il pin online dell’INPS.

Purtroppo, però, non tutti i lavoratori l’hanno ricevuto: in questo caso, potrebbe trattarsi di un caso di ritardo nell’erogazione. Se, però, all’interno della propria domanda compare lo stato “In attesa di esito”, cosa vuol dire?

Informazioni sulle 600 euro

Contattando l’INPS, la risposta che si riceve è la seguente “La sua domanda è già stata presa in carico ed elaborata nella prima fase. Ora si trova in fase di supplemento di istruttoria per la verifica di alcuni dati. Tra qualche giorno le verrà data comunicazione dellesito e ogni altra informazione utile.




Quindi, bisogna capire se ci sono eventuali problemi che impediscono l’erogazione del Bonus:

  • non si ha diritto al Bonus: stando al presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, molte domande non sono e non verranno accolte proprio perché hanno richiesto il Bonus persone che non possiedono i requisiti necessari;
  • ci sono errori nella compilazione della domanda (ad esempio nel codice IBAN indicato).

Di fatto, però, non c’è una procedura che si possa seguire se non si è ricevuto il Bonus, quindi l’unica cosa che si può fare è, modificare eventualmente i dati sbagliati e aspettare che lo stato della propria domanda cambi e, se si hanno tutti i requisiti per richiederlo, aspettare l’erogazione.

Infatti, se la domanda fosse stata rigettata, nella sezione “esiti” comparirebbero le motivazione che l’hanno determinato. In questo caso, si potrebbe proporre una richiesta di riesame, per verificare se non ci siano stati degli errori.

Nello specifico, entro 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio di rigetto, si può richiedere un supplemento di istruttoria, trascorso il quale, se l’interessato non ha prodotto nulla, la domanda si intende respinta.


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