Il proprietario di casa che concede in locazione il proprio immobile può usufruire anche per questo anno della cedolare secca.
La cedolare secca è un regime facoltativo
La cedolare secca è un regime facoltativo che prevedere il pagamento di un’imposta sostitutiva e delle addizionali, per la parte derivante dal reddito dell’immobile.
Non è previsto invece il pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo. Informatevi anche se è possibile accedere al bonus affitti 2021 per detrarre alcune spese.
Tuttavia, la cedolare secca ha lo svantaggio che il proprietario non può richiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
Possono optare per la cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento, che non danno in locazione l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, ma anche i soggetti che si avvalgono del regime delle locazioni brevi.
Le locazioni brevi fanno riferimento ai contratti di locazione di immobile ad uso abitativo che abbiano durata non superiore a 30 giorni e che vengano stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa.
Proprio a proposito delle locazioni brevi, c’è una novità con la cedolare secca 2021. Infatti questa si può applicare alle locazioni brevi solo se nell’anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti (in caso si superi questa soglia, l’attività si considera svolta in forma imprenditoriale).
Un’altra novità della cedolare secca 2021 riguarda l’acconto dell’imposta sostitutiva da pagare (fino ad ora nella misura del 95% e per il 2020 nella misura del 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.).
Il pagamento dell’acconto va effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
- in due rate, se l’importo è superiore a 257,52 euro (la prima, pari al 40% dell’acconto complessivamente dovuto, entro il 30 giugno e il restante 60% entro il 30 novembre)
Il saldo va versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.
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