Bonus affitto 2021, a chi spetta riceverlo  



Bonus




Per il nuovo anno è previsto un ampliamento dei soggetti beneficiari del Bonus affitto 2021, un contributo che lo Stato, attraverso i Comuni, eroga agli inquilini vittime di morosità incolpevole, vale a dire quei soggetti che non riescono a pagare il canone di locazione a causa di un grave motivo.

A chi spetta ricevere il bonus

Il Bonus spetta riceverlo non solo ai soggetti titoli di Partita IVA ma anche alle famiglie che non riescono a pagare l’affitto. Questa decisione è stata presa anche alla luce delle difficoltà economiche in cui si sono trovate tante famiglie per via dell’emergenza Coronavirus.

È necessario che queste famiglie rispettino determinati requisiti per poter richiedere il Bonus affitto 2021. Il primo requisito è che ci sia l’esistenza di una “causa grave” che impedisca di pagare l’affitto, come:




  • licenziamento
  • riduzione dell’orario di lavoro
  • accesso alla cassa integrazione
  • mancato rinnovo del contratto a tempo determinato
  • cessazione dell’attività lavorativa per cause indipendenti dalla propria volontà (ad esempio a causa del Coronavirus)
  • infortunio o decesso di un componente della famiglia che concorra al reddito del nucleo

L’inquilino, inoltre, deve possedere questi requisiti:

  • essere cittadino italiano;
  • avere la residenza nel Comune in cui presenta la domanda;
  • avere un regolare contratto d’affitto registrato all’Agenzia delle Entrate;
  • non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunale.

L’abitazione oggetto del contratto di locazione non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 ed A9. Inoltre, la famiglia non deve aver ricevuto altri contributi per l’affitto.

Quanto all’ammontare del contributo erogato con il Bonus affitto 2021, è di un massimo di 8000 euro.

Nello specifico:

  • se il proprietario rinuncia allo sfratto, il contributo copre tutte le morosità pregresse fino ad un tetto massimo di 8000 euro;
  • se il proprietario sceglie la proroga allo sfratto, il contributo coprirà i mesi interessati dal differimento, per un periodo massimo di 6 mesi + 3 mesi pregressi;
  • se viene stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio diverso rispetto a quello oggetto di sfratto esecutivo, il contributo coprirà un massimo di 3 mesi.

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