Reddito di emergenza, che cos’è



Reddito




L’epidemia di Coronavirus ha messo in ginocchio l’economia italiana ma soprattutto i lavoratori e le famiglie. Per questo, fra le varie misure di sostegno economico, con il Decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020) è stato introdotto il Reddito di emergenza, proprio a favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

Per richiede il reddito di emergenza

Per richiederlo è necessario che il nucleo familiare possieda determinati requisiti socio-economici:

  • abbia residenza in Italia al momento della domanda (requisito verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio);
  • possieda un valore del reddito familiare, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
  • abbia un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2020) inferiore a 10 mila. La soglia è aumentata a 5000 euro per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20 mila euro) oppure in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • abbia un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15 mila

Non si può fare richiesta del Reddito di emergenza

Non si può fare richiesta del Reddito di emergenza se nel nucleo familiare ci sono persone che percepiscono o che hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza da Coronavirus.




Inoltre il Reddito di emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano:

  • titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.
  • nel caso di lavoratori in Cassa Integrazione (ordinaria o in deroga), la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali;
  • percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.


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