Cartella esattoriale e pagamento già effettuato, cosa fare     



Cartella




Una cartella esattoriale è l’atto che Agenzia delle Entrate – Riscossione invia su incarico degli enti creditori per recuperare le somme che risultano dovute dai cittadini.

Nella cartella esattoriale sono indicati:

  • la somma dovuta
  • le istruzioni sulle modalità di pagamento, di rateizzazione e di ricorso
  • l’indicazione del responsabile dell’invio della cartella

Il contribuente deve effettuare il pagamento della cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notifica, secondo le modalità e le istruzioni di pagamento indicate nella cartella stessa.

Se il contribuente si trova in difficoltà economiche, può fare richiesta di rateizzazione all’agente di riscossione.




Nel caso in cui il contribuente abbia già effettuato il pagamento della cartella esattoriale, può richiedere lo sgravio (vale a dire la sospensione) della cartella esattoriale, inviando l’istanza all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il contribuente può richiedere la sospensione compilando l’apposito modulo, allegando:

  • la copia di un documento di riconoscimento
  • la documentazione a supporto della domanda (come ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto o il provvedimento di sgravio o la sentenza a proprio favore)

Si può richiedere la sospensione in diversi modi:

  • online tramite il servizio “Richiedi la sospensione” presente nell’area riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o della App Equiclick;
  • via email agli indirizzi indicati nel modulo
  • presso uno degli sportelli dell’Agenzia delle Entrate

La dichiarazione viene trasmessa dall’Agente della riscossione all’ente creditore che deve comunicare al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

In mancanza di comunicazione entro tale termine, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e non si è tenuti al pagamento.

Il contribuente, però, non deve allegare documentazioni false perché altrimenti può subire delle sanzioni amministrative che vanno dal 100 al 200% delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
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