Nella compilazione della dichiarazione dei redditi, sia quando viene fatta da soli sia quando viene fatta con l’aiuto di un CAF o di un commercialista, può capitare di commettere errori di compilazione o di calcolo oppure omissioni.
Quando questo accade e non si rientra nei termini per poter integrare, correggere o notificare la dichiarazione dei redditi, viene notificato l’errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Esistono comunicazioni di irregolarità inviate a seguito dell’attività di controllo automatico sulle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
In questo caso le comunicazioni vengono inviate:
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione
- tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)
- attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione
Oppure esistono comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli diretti a verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti attraverso un riscontro con la documentazione richiesta al contribuente oppure incrociando i dati presenti nelle dichiarazioni presentate anche da altri soggetti o trasmessi per legge all’Agenzia.
Si tratta del cosiddetto controllo formale
In quest’ultimo caso gli intermediari hanno l’obbligo di informare tempestivamente i propri clienti del ricevimento della comunicazione.
Le comunicazioni vengono inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.
Il contribuente, una volta ricevuta la comunicazione di errore, può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di una sanzione ridotta (10% per le comunicazioni da controllo automatico, 20% per quelle da controllo formale), oltre che dell’imposta oggetto della rettifica e dei relativi interessi.
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