Multe e sanzioni, quando si possono impugnare?   



Multe




Prendere una multa non è mai piacevole, soprattutto se si è convinti di non aver commesso alcuna infrazione. Fortunatamente in alcune circostanze è possibile impugnare multe e sanzioni, se ci sono vizi di forma o vizi sostanziali.

Nel primo caso la multa si può impugnare se la notifica del verbale avviene in ritardo: generalmente infatti il verbale dev’essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento (360 se la notifica è all’estero).

Quindi se la notifica giunge dopo questo termine, la multa può essere impugnata. Fate attenzione perché se non si paga una multa può finire nelle cartelle esattoriale con un notevole aumento, nel caso vi venga notificata una cartella, verificate se non ci siano in corso rottamazioni cartelle esattoriali.

Altri vizi di forma riguardano l’assenza sul verbale di alcuni dati necessari come:

  • le generalità del conducente
  • l’indicazione dell’agente che ha elevato la multa
  • il riferimento alla norma violata

Oppure se ci sono errori nella data o nell’orario o c’è l’inesatta indicazione della targa o del modello dell’auto.

Per quanto riguarda i vizi sostanziali sono quelli che dipendono dalla mancata o non corretta applicazione, da parte degli agenti o dell’amministrazione, delle regole o procedure previste dal Codice della Strada, oppure dall’utilizzo di strumenti non a norma.

Quindi l’automobilista che ritiene che la multa sia viziata o infondata può provare a richiedere l’annullamento del verbale direttamente all’ente che l’ha emanato presentando richiesta tramite autotutela.

Può procedere alla richiesta tramite autotutela in questi casi:

  • errore di persona
  • notifica al vecchio proprietario a seguito di regolare passaggio di proprietà
  • doppio verbale per la medesima infrazione
  • rilevazione errata della targa del veicolo

Altrimenti può procedere al ricorso al Giudice di pace (entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa o della notifica) o al Prefetto (entro 60 giorni).

In quest’ultimo caso può farla:

  • direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (a questo punto il Prefetto trasmetterà il ricorso all’ufficio o comando che ha emanato la multa, con i documenti allegati dal ricorrente; l’ufficio dovrà trasmettere al prefetto tutti gli elementi utili per decidere se rigettare o confermare il ricorso stesso)
  • all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore (ad esempio al comando della Polizia municipale), anche a mezzo raccomandata

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