Rottamazione bis, ecco chi può aderire alla regolarizzazione



Rottamazione bis, ecco chi può aderire alla regolarizzazione




Sta per scadere l’opportunità di aderire alla rottamazione bis delle cartelle esattoriali. Un’occasione importante per mettersi in regola con il fisco e che porterà ovviamente molti soldi nelle casse dello stato ma soprattutto permetterà a tanti contribuenti di mettersi in linea. Ma ecco chi può aderire alla rottamazione bis.

  1. i contribuenti che sono stati esclusi dalla prima rottamazione, perché al 31 dicembre 2016 non erano in regola con i pagamenti dei piani di dilazione;
  2. i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 che non hanno aderito alla prima rottamazione. Invero, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a) del Dl 148/2017, possono essere estinti i debiti relativi ai «carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6» del Dl 193/2016. Pertanto, la facoltà di definizione prevista da tale disposizione non può essere esercitata per i carichi affidati nel periodo 2000-2016 ricompresi in una precedente dichiarazione di adesione.
  3. i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Rottamazione bis, chi non rientra

Si ricorda che non rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi:

  • affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 settembre 2017;
  • riferiti a debiti non definibili ai sensi dell’art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 (per esempio le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali);
  • interessati da una precedente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato in quanto tali carichi erano relativi a debiti non definibili ai sensi dell’art. 6, comma 10 della citata norma.

Il modulo di adesione

Il modello di adesione alla rottamazione bis, da inoltrare entro il 15 maggio 2018, potrà essere:




  •  inviato (unitamente alla copia del documento di identità) alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento;
  • depositato, alternativamente, presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia);
  • inviato attraverso un apposito form online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il servizio è attivo dal 6 novembre 2017, si chiama “Fai D.A. te” e rappresenta una corsia preferenziale per risparmiare tempo e avere a disposizione gli strumenti per aderire alla cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle. In particolare, collegandosi al portale https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/ sarà possibile richiedere la comunicazione delle somme dovute al fine di verificare con facilità quali siano le cartelle “rottamabili” e inoltrare il modulo di adesione.

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