Sponsorizzazioni e fisco, quello che c’è da sapere



Sponsorizzazioni




La legge n. 289/2002 Art. 90 dichiara che il corrispettivo in denaro o in natura erogato in favore di determinati soggetti (società e associazioni sportive dilettantistiche) di importo annuo non superiore a 200.000 euro, costituisce per il soggetto erogante, una spesa pubblicitaria, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di questo ultimo mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’Art. 108 co.2 del TUIR.

Sponsorizzazioni, cosa succede con il fisco

Dunque, le sponsorizzazioni effettuate a favore di associazioni/società sportive dilettantistiche sono considerate spese di pubblicità per il soggetto erogante fino all’importo di 200.000 euro. Quindi, fino a questo limite, è possibile interamente dedurre le spese di sponsorizzazione.

E’ necessario, però, che le associazioni e le società sportive dilettantistiche siano effettivamente iscritte al registro del CONI e che le somme vengano erogate per promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor. Infine, deve essere riscontrata una specifica attività messa in atto dall’associazione beneficiaria volta a promuovere e rendere noto al pubblico lo sponsor.




Le spese di sponsorizzazione equivalgono a pubblicità

Le spese di sponsorizzazione, infatti, vengono equiparate alle spese di pubblicità e promozione (anche se in passano le spese di sponsorizzazione erano invece equiparate alle spese di rappresentanza). Equiparare le spese di sponsorizzazione a quelle di pubblicità è dovuto al fatto che le spese di sponsorizzazione sono sostenute proprio per via di un contratto a prestazioni corrispettive, in cui la controparte si obbliga a pubblicizzare un marchio, un prodotto o un servizio.

Infatti, una volta che viene verificata l’effettiva esistenza e la realtà e bontà delle sponsorizzazioni in termini di controprestazione eseguita dalla società o associazione sportiva, queste spese sostenute verranno considerate, nel limite annuo di 200.000 euro, spese di pubblicità. Solo a questo punto saranno deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro esercizi successivi.

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