L’assegno è un titolo di credito, firmato da colui che l’ha emesso (debitore), con cui il possessore (creditore) può riscuotere la somma indicata sul documento. Il creditore può riscuotere quanto gli spetta recandosi allo sportello bancario della banca indicata sul titolo di credito. Ma cosa accade quando si fa un assegno e non abbiamo lo scoperto bancario?
Gli assegni si distinguono in:
- circolari, cioè quelli firmati ed emessi direttamente dalla banca (ciò vuol dire che questo assegno è sempre coperto);
- bancari, cioè quelli che la banca non è tenuta a pagare se, sul conto corrente del debitore, non ci sono abbastanza soldi per “coprirlo”.
In quest’ultimo caso, si parla proprio di assegno scoperto.
Se il debitore emette un assegno con importo superiore rispetto alle disponibilità presenti sul proprio conto corrente e lo rilascia al creditore, allora la banca invia la “comunicazione di insoluto a prima presentazione” al debitore. In questa comunicazione, viene invitato il debitore ad adempiere al proprio obbligo entro un certo termine e cioè a depositare sul proprio conto corrente la somma necessaria per pagare l’assegno più una somma pari al 10% del valore dell’assegno e gli interessi eventualmente maturati.
La banca, al termine previsto, prova a pagare nuovamente l’assegno
La banca, al termine previsto, prova a pagare nuovamente l’assegno: se ciò accade normalmente, il debitore non incorrerà in alcuna sanzione. In caso contrario, verrà protestato e obbligato a pagare una sanzione pecuniaria che può andare da 516 a 6197 euro.
Inoltre, per lui ci sarà la revoca della possibilità di emettere altri assegni bancari o postali per un periodo che può andare da 2 a 5 anni (se l’importo dell’assegno è maggiore di 2582 euro).
Il debitore verrà segnalato anche alla Centrale Rischi e ciò implica l’impossibilità di accedere a finanziamenti, mutui o aprire conti correnti. Per evitare queste sanzioni, il debitore è tenuto a pagare l’assegno entro 60 giorni dalla scadenza del termine, pagando anche gli interessi, la somma aggiuntiva del 10% dell’importo dovuto e non pagato e le eventuali spese per il protesto.
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