Il Bonus 110% vale anche per il fotovoltaico, purché vengano rispettati alcuni requisiti. Prima di tutto va detto che il Bonus 110% permette di ottenere una detrazione del 110% spalmata in 5 anni sulla spesa massima ammissibile.
L’agevolazione si può usufruire come credito d’imposta cedibile al fornitore o ad un ente terzo (come una banca), senza dover anticipare nessun soldo.
In alternativa, si può fruire come sconto in fattura
Comunque, purché il Bonus 110% possa valere anche per il fotovoltaico, è necessario che l’installazione di questo impianto avvenga contestualmente ad altri tipi di investimenti previsti dal bonus, come quelli relativi all’isolamento tecnico (ad esempio la realizzazione del cosiddetto cappotto termico) oppure alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernali già esistenti con altri di tipo centralizzato ad alta efficienza oppure ad interventi legati al Sisma Bonus.
In definitiva l’acquisto e l’installazione del fotovoltaico e del sistema di accumulo deve avvenire insieme ad almeno uno di questi interventi.
Possono beneficiare del Bonus 110%:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
- i condomini
- IACP o house company per l’edilizia sociale
- le cooperative di abitazione
- i titolari di reddito d’impresa o professionale (solo nel caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni condominiali)
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente agli spogliatoi), organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri indicati dalla normativa
Le abitazioni che non possono essere oggetto di riconoscimento del Bonus 110% sono quelle che rientrano in queste categorie catastali:
- A/1 – abitazioni signorili
- A/8– ville (che abbiano determinate caratteristiche, ad esempio ville reali)
- A/9 – castelli, palazzi di pregio storico o artistico
Si può ottenere il Bonus 110% anche sul fotovoltaico installato sulla seconda casa.
L’unico limite posto è quello del massimo di due unità immobiliare per ciascun richiedente.
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