Con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1 comma 999 ss) i dividendi e le plusvalenze derivanti da
partecipazioni “qualificate”, detenute al di fuori del regime d’impresa, sono soggette ad una imposta
sostitutiva del 26%; con tale norma, il legislatore ha pertanto uniformato il trattamento dei dividendi e
delle plusvalenze “qualificate” a quello delle analoghe componenti di natura non qualificata.
Il citato regime di imposizione si applica ai dividendi percepiti dall’ 1.1.2018 e alle plusvalenze realizzate
dall’ 1.1.2019.
Legge di bilancio 2018, cosa si intende per partecipazioni “qualificate”?
Le nozioni di partecipazioni qualificate e non qualificate sono riconducibili dall’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis)
del TUIR, secondo cui:
- sono qualificate le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale od
al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni; - sono non qualificate le partecipazioni che non superano le citate soglie.
Prima di tale novità, i dividendi percepiti da persone fisiche (non imprenditori) subivano la seguente
tassazione:
- in caso di partecipazioni non qualificate, una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%
sull’intero dividendo; - in caso di partecipazioni qualificate, invece, occorre far riferimento all’anno in cui gli utili sono stati
realizzati. In particolare, nel caso di utili realizzati fino al 31.12.2007, i dividendi sono tassati nel
limite del 40%; nel caso di utili realizzati post il 31.12.2007 e fino al 31.12.2016, i dividendi sono
tassati nel limite del 49,72%, se realizzati dopo il 31.12.2016 e fino al 31.12.2017, i dividendi sono
tassati nel limite del 58,14%.
Si ricorda, infine, che tutto resta invariato alla tassazione prevista per i dividendi percepiti dai soggetti IRES; in tal caso, ai sensi dell’art. 89 co. 2 del TUIR, i dividendi concorrono alla formazione della base imponibile nel limite del 5% (dunque una esenzione del 95%).
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