IRAP, la pagano tutte le aziende?



IRAP




L’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive: sono tenuta a pagarla diversi soggetti, definiti soggetti passivi. Uno dei presupposti per cui bisogna pagare l’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Tutte le attività di impresa sono soggette ad IRAP

Tutte le attività di impresa sono soggette ad IRAP perché possiedono il requisito organizzativo. Le attività di lavoro autonomo, invece, potrebbero non avere un’autonoma organizzazione: per questo deve essere indagata la loro struttura per capire se sono soggette ad IRAP o meno.

La sentenza della Corte di Cassazione numero 9451/2016 ha stabilito che, per esserci un’autonoma organizzazione (cioè un presupposto affinché si debba pagare l’IVA), devono sussistere tre presupposti:




  • il contribuente deve essere, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione dell’impresa;
  • il contribuente deve impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;
  • il contribuente deve avvalersi in modo abituale e non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Dunque, sono soggetti passivi dell’IRAP:

  • le persone fisiche;
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate, comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • gli enti pubblici e privati residenti o meno nel territorio dello Stato che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Sono esenti dal pagamento dell’IRAP:

  • i fondi comuni di investimento e i fondi pensione nonché i gruppi economici di interesse europeo;
  • gli addetti alla vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta;
  • gli agricoltori che abbiano un volume d’affari inferiore a 5 milioni in regime di esonero IVA;
  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano aderito al cosiddetto regime forfettario;

coloro che percepiscono reddito da attività occasionali di lavoro autonomo o impresa.


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