Moratoria prestiti personali, esiste oppure no?



Moratoria




Sono tanti i lavoratori, le famiglie ed imprese che si sono trovate (e ancora si trovano) in difficoltà in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. L’epidemia ha spinto il Governo italiano a rendere necessaria la sospensione temporanea di attività non ritenute essenziali e questo ha spinto molti lavoratori e famiglie alla crisi.

Moratoria nel decreto Cura Italia

Per questo, nel decreto Cura Italia con tutte le misure atte a sostenere i lavoratori e le imprese in difficoltà, è stata disposta, fra le altre misure, anche la moratoria prestiti, una misura che va incontro alle esigenze di PMI, ditte individuali e lavoratori autonomi con partita IVA, ma non incontro alle esigenze dei tanti consumatori che hanno contratto prestiti personali.

Quindi, alcuni istituti di credito hanno previsto, in autonomia, la sospensione delle rate dei finanziamenti dei prestiti al consumo, appoggiati dalla moratoria disposta da Assofin, la Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare.




L’adesione a questa moratoria sui prestiti al consumo era volontaria, quindi ogni banca o finanziaria ha potuto decidere autonomamente se aderire o meno. Anche ABI (la Associazione Bancaria Italiana) il 23 aprile ha previsto la sospensione delle rate dei finanziamenti a rimborso rateale.

Le disposizioni riguardano, in particolare:

  • i mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale (purché non rientranti nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o, pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale, che non presentino le caratteristiche idonee all’accesso al medesimo fondo);
  • i prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.

Possono accedere alla moratoria prestiti personali coloro che hanno subìto:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto;
  • la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • la morte o la sopraggiunta non autosufficienza;

per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi la riduzione di un terzo del fatturato causata dal diffondersi della pandemia.


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