Quando si svolge un’attività imprenditoriale, il capitale dell’imprenditore è lo strumento di garanzia che serve per soddisfare i diritti dei creditori.
Nel caso di fallimento dell’attività imprenditoriale e dunque dell’imprenditore, sarà su quel capitale che i creditori potranno rifarsi.
Quando però si verifica la bancarotta, l’imprenditore compie delle azioni che mirano proprio a diminuire la garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori.
Esiste la bancarotta semplice, che è quella più lieve, che avviene per colpa (negligenza o imprudenza), e quella fraudolenta, in cui si verifica proprio una frode fiscale.
Infatti sussiste l’elemento del dolo specifico cioè l’intenzionalità dell’imprenditore di compiere delle azioni finalizzate a ledere i diritti dei creditori insoddisfatti.
Quando viene contestata la bancarotta fraudolenta?
Stando all’art. 216 co.1, la bancarotta si ha quando l’imprenditore:
- ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Vediamo cosa significa:
- distrazione indica l’utilizzo da parte dell’imprenditore dei propri beni per scopi estranei all’esercizio dell’attività imprenditoriale
- occultamento e dissimulazione sono delle condotte con cui l’imprenditore nasconde i propri beni (materialmente, nel primo caso; apparentemente, nel secondo caso)
- per distruzione si intende che l’imprenditore mette in atto delle azioni che eliminano o riducono il valore di un bene potenzialmente utile al soddisfacimento dei creditori
- la dissipazione si ha quando l’imprenditore sperpera il proprio patrimonio, attraverso impegni economici e spese sproporzionate rispetto allo stesso
quando si parla di esposizione e riconoscimento di passività inesistenti si fa riferimento ad uno stato patrimoniale passivo che risulta più “ampio” di quanto lo sia realmente
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