Assegno non incassato come comportarsi



Assegno




Se un pagamento viene effettuato mediante un assegno, è necessario che ci sia la riscossione, da parte del creditore, della data somma di denaro, entro i termini stabiliti:

  • 8 giorni dalla data di emissione se l’assegno è “su piazza”, cioè pagabile nello stesso Comune il cui è stato emesso;
  • 15 giorni dalla data di emissione se l’assegno è “fuori piazza”, ovvero pagabile in un Comune diverso da quello di emissione;
  • 20 giorni dalla data di emissione se l’assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui è stato emesso, purché sia uno Stato europeo;
  • 60 giorni dalla data di emissione se l’assegno è pagabile in un Continente diverso.

Si può riscuotere se un assegno non è incassato nei termini previsti?

Se l’assegno non viene incassato nei termini previsti, si potrà riscuotere lo stesso la somma dovuta solo se:

  • sul conto corrente del debitore, ci siano ancora i fondi sufficienti a pagarlo;
  • il debitore non abbia chiesto alla propria banca la revoca dell’ordine di pagamento e decida di utilizzare quel denaro per altri motivi.

Infatti, l’assegno è un titolo pagato a vista, ovvero è un mezzo di pagamento che si perfeziona quando passa dalla disponibilità del traente (debitore) a quella del prenditore (creditore). Dunque, è sufficiente che, ai fini della prova del pagamento, il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna dell’assegno mentre il creditore deve provare il mancato incasso.




Cosa dice la cassazione

La Cassazione sanziona “il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all’incasso, trattenendolo senza restituirlo all’acquirente”, ritenendo tale modus operandi “contrario a correttezza e buona fede…”.

Infatti, se un creditore accetta l’assegno bancario come mezzo di pagamento, deve lui stesso provvedere all’incasso dello stesso. Se ciò non avviene, il mancato incasso è unicamente imputabile al comportamento omissivo del creditore e ciò viola la regola di correttezza dell’ART. 1175 c.c. e si manifesta la conseguente estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’ART.1197 c.c.

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