Sempre più persone decidono di richiedere dei prestiti per poter far fronte a spese improvvise, per poter sostenere un acquisto che normalmente non si potrebbe affrontare o anche perché spesso ci sono offerte di prestito molto vantaggiose da parte di diverse finanziarie.
Decesso e prestito, cosa accade
Sono tante le questioni che si prendono in considerazione quando si chiede un prestito (ad esempio dove chiederlo) ma giustamente sono in pochi coloro che si domandano cosa possa succedere in caso di decesso della persona che contrae il prestito.
Per stare sereni durante tutta la durata del prestito e per evitare delle conseguenze in caso di morte del soggetto che ha contratto il prestito, la cosa migliore è richiedere una copertura assicurativa per i prestiti personali.
In pratica, all’atto della stipula del contratto, l’assicurato sottoscrive un’autocertificazione sul proprio stato di salute.
Se l’importo del prestito supera i 50000 euro
Se l’importo del prestito supera i 50000 euro o se il richiedente è già più in là con l’età, l’assicurazione richiederà un certificato dettagliato sulle condizioni dell’assicurato da parte del medico.
Con la stipula dell’assicurazione, in caso di decesso di colui che ha stipulato il prestito, l’assicurazione pagherà le rate al posto del debitore.
Le rate verranno pagate dall’assicurazione anche nel caso di:
- invalidità temporanea al lavoro (di solito fino ad un massimo di un anno)
- invalidità totale permanente
- perdita del posto di lavoro (per almeno due mesi consecutivi)
- gravi difficoltà economiche
Se, invece, non sono state stipulate delle assicurazioni prestiti, saranno tenuti a saldare i debiti del defunto, gli eredi che non hanno rinunciato all’eredità.
Non sono tenuti al pagamento dei debiti, i successori che rinuncino all’eredità entro 10 anni dall’apertura delle pratiche di successione.
Va detto che l’erede può accettare l’eredità con beneficio di inventario, vale a dire che avviene una separazione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede e ciò comporta che i debitori del defunto possano rivalersi solo sui beni del defunto e non su quelli dell’erede.
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