A seguito dell’emergenza Coronavirus che ha investito il nostro Paese e resto del mondo, sono diversi i provvedimenti messi in campo nel decreto Cura Italia per sostenere persone e imprese che stanno soffrendo le conseguenze economiche generatesi a causa dell’epidemia.
La moratoria dei prestiti
Fra queste, a marzo è stata prevista la moratoria prestiti per professionisti, partite IVA, ditte individuali e PMI che operano in Italia (di qualsiasi settore). Per piccole e medie imprese si intendono le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
I requisiti per poter accedere alla moratoria prestiti erano, al momento della comunicazione:
- essere in bonis, vale a dire non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
- non avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
È stata poi disposta la successiva proroga della moratoria prestiti al 31 gennaio 2021 (e al 31 marzo 2021 per le imprese operanti nel settore del turismo).
Questo si traduce nel fatto che fino al 31 gennaio 2021:
- non possono essere revocate, neanche parzialmente, le aperture di credito a revoca, nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi al 17 marzo 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata;
- sono prorogati, alle stesse condizioni, i contratti relativi a prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente a quella data (questa misura vale anche per gli elementi accessori, come le garanzie, relativi al contratto principale);
- sono prorogati i pagamenti con scadenza antecedente a quella data, di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie.
Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato e le imprese possono richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
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