Per il periodo luglio – dicembre 2021 è stato introdotto l’assegno unico temporaneo per i figli, un sussidio per sostenere gli autonomi e disoccupati che hanno figli di età minore ai 18 anni (anche adottati e in affido predoattivo) e che non percepiscano l’assegno per il nucleo familiare.
È necessario che il soggetto
È necessario che il soggetto richiedente l’assegno unico temporaneo per i figli abbia i seguenti requisiti:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- risieda in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- abbia un ISEE in corso di validità
Il genitore può richiedere l’assegno unico temporaneo per i figli a partire dal primo luglio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021.
Le modalità per farlo sono le seguenti:
- utilizzare il portale dell’INPS se si è in possesso del codice PIN o dello SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- telefonare il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- rivolgersi ai patronati
L’assegno verrà accreditato sull’IBAN del richiedente oppure tramite bonifico domiciliato.
In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato per metà sull’IBAN di un genitore e per metà sull’IBAN dell’altro.
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