Gli assegni familiari sono delle prestazioni economiche concesse a favore dei nuclei familiari di alcuni soggetti:
- lavoratori dipendenti (con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno oppure parziale);
- titolari di pensioni e di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente;
- lavoratori che abbiano diritto all’assicurazione contro la tubercolosi;
- personale statale in attività di servizio e in quiescenza;
- dipendenti e pensionati degli enti pubblici (anche non territoriali);
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici e somministrati;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Gli assegni familiari possono essere richiesti nei nuclei familiari costituiti da:
- richiedente lavoratore o titolare della pensione;
- coniuge/parte di unione civile che non sia separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
- figli ed equiparati minorenni, conviventi o meno;
- figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, che facciano parte di nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
- fratelli, sorelle del richiedente e nipoti, minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati;
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente.
Gli stranieri che risiedono in Italia, se poligami nel loro Paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti con questa, se residenti in Italia.
I lavoratori extracomunitari (tranne quelli con contratto di lavoro stagionale), hanno diritto agli assegni familiari per il nucleo familiare costituito dai familiari residenti in Italia (salvo eccezioni). I lavoratori stranieri rifugiati politici, hanno diritto agli assegni familiari anche per i familiari residenti all’estero
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