A partire dal primo luglio 2021 i genitori di figli minori di 18 anni (inclusi quelli adottati e in affido preadottivo), che non ricevono l’assegno per il nucleo familiare, possono richiedere l’assegno unico temporaneo per i figli.
Le richieste possono essere inoltrate entro il 31 dicembre 2021:
- utilizzando il portale dell’INPS se si è in possesso del codice PIN, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- telefonando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dal proprio gestore);
- rivolgendosi ai patronati
Ma a chi spetta l’assegno unico temporaneo per i figli?
L’assegno unico familiare per i figli spetta a:
- lavoratori autonomi
- disoccupati
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri
- titolari di pensione da lavoro autonomo
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’assegno per il nucleo familiare
I requisiti che il richiedente deve possedere al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio sono:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- possedere un ISEE in corso di validità
Commenta per primo