Il costo della benzina e del gasolio sono molto aumentati negli ultimi mesi e, per questo motivo, il Governo ha pensato ad alcune misure per sostenere i tanti lavoratori che ogni giorno si spostano in auto verso il posto di lavoro.
È stato introdotto così, per il 2022, il Bonus carburante da 200 euro, che i datori di lavoro potranno erogare ai loro dipendenti, una nuova detrazione per alleggerire dalla pressione fiscale chi lavora.
Non possono fruire di tale Bonus i lavoratori dell’amministrazione pubblica ma solo i dipendenti dai professionisti che non svolgono un’attività commerciale, dai lavoratori autonomi e dai datori di lavoro del settore privato.
Ma a chi va richiesto il Bonus?
Per ottenere il Bonus carburante 200 euro non è necessario che il dipendente faccia alcuna richiesta al datore di lavoro.
Sarà quest’ultimo, infatti, a decidere se erogare il bonus e di che importo, senza preventivi accordi contrattuali.
Poi, considerando che il Bonus carburante di 200 euro è un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale prevista dall’articolo 51 del Tuir, deve essere conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit.
Di conseguenza, affinché il lavoratore possa fruire dell’esenzione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascuno di loro possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi.
Per capire questo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha fatto questo esempio: “Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.
Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir”.
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