Legge di Bilancio 2018: Super Ammortamento al 130% ed esclusi i mezzi di trasporto



Legge di Bilancio 2018: Super Ammortamento al 130%




Il comma 29 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) conferma la proroga del super ammortamento  fino al 30 giugno 2019.
Si ricorda che la disciplina del super ammortamento è stata introdotta con la Legge di Stabilità 2016; infatti l’art. 1 co. 91 – 94 e 97 della L. 208/2015, ha concesso, alle imprese e ai professionisti, un beneficio fiscale volto ad incentivare gli investimenti in beni strumentali, mediante la possibilità di calcolare su gli stessi le ordinarie quote di ammortamento sul costo fiscale maggiorato del 40%.

Legge di bilancio: due importanti novità

Giova segnalare due importanti novità apportate dalla legge di bilancio 2018 in tema di super ammortamento: i) la misura del beneficio fiscale che si riduce del 10% (per gli investimenti realizzati dal 2018 al 30 giugno 2019, la maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 30% anziché dell’originario 40% ) e ii) non rilevano come investimenti in beni strumentali tutti i mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR.

Ai fini dell’agevolazione occorre altresì considerare un altro aspetto importante: il momento in cui l’investimento si considera effettuato. In relazione a questo aspetto si rendono confermate le regole di cui all’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR –  ribadite anche dalla Circolare n. 4/e/2017 dell’Agenzia delle Entrate – ossia: le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. 




Beni realizzati in economia

Per i beni realizzati in economia, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato,
avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati. Nell’ipotesi in cui l’investimento nei beni in
questione sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di
relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in
caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata
dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base
allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto”.

Si ricorda infine l’aspetto temporale;  è necessario infatti che “entro la data del 31 dicembre 2018 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20% del costo di acquisizione
“.

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Informazioni su Marco Francola 4 Articoli
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Roma (Studio Co.Pro - Consulenze Professionali). Si occupa di consulenza fiscale, due-diligence, operazioni straordinarie e contenzioso tributario.

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