Come ogni altro pignoramento, il pignoramento busta paga è uno degli strumenti con cui il creditore può rivalersi nei confronti del debitore. Lo stipendio potrà essere pignorato in due momenti diversi e il creditore dovrà scegliere tra l’uno e l’altro.
Pignoramento busta paga, l’atto deve essere notificato
Il primo momento è quello antecedente al versamento dello stipendio (accredito) al dipendente: l’atto di pignoramento dovrà essere notificato sia al debitore sia al datore di lavoro che tratterà lo stipendio e lo accrediterà alla fine del mese al netto dell’importo che è stato pignorato dal creditore.
Il secondo momento è, invece, quello successivo all’accredito dello stipendio sul conto corrente: la notifica avverrà oltre che al debitore, anche all’istituto di credito (banca o posta). Quindi, l’atto di pignoramento sarà consegnato dal legale del creditore all’ufficiale giudiziario e questi lo notificherà al debitore e al datore di lavoro (o all’istituto di credito).
Cosa farà il datore di lavoro
Il datore di lavoro, una volta ricevuto l’atto di pignoramento, farà una trattenuta sullo stipendio (non nella sua interezza ma solo una sua parte). Altro compito del datore di lavoro è quello di dichiarare al creditore, l’ammontare della busta paga entro 10 giorni tramite raccomandata o PEC, indicando di quali somme è debitore e quando deve essere eseguito il pagamento.
Come detto, non si può pignorare lo stipendio del debitore nella sua interezza: infatti, ci sono dei limiti proprio per garantire il minimo vitale per sopravvivere al debitore.
Non può essere superato il 20% dello stipendio
Nello specifico, il pignoramento non può essere superiore al 20% dello stipendio (cioè 1/5 dello stesso). Bisogna calcolare l’importo in relazione alla retribuzione netta, cioè al netto delle ritenute previdenziali e fiscali.
Inoltre, se sullo stesso stipendio ci sono più atti di pignoramento, da parte di diversi creditori, bisognerà prima soddisfare il primo creditore procedente e poi tutti gli altri.
Anche il TFR del dipendente può essere oggetto del pignoramento, sempre nei limiti di 1/5 dell’importo netto totale.
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