Il pignoramento è l’atto di espropriazione forzata al fine di vincolare determinati beni del debitore per il soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente e di tutti gli altri creditori che successivamente dovessero intervenire nel processo esecutivo.
Il debitore può continuare a disporre materialmente dei beni pignorati ma non può mettere in atto dei comportamenti che possano arrecare la sottrazione, distruzione o deterioramento degli stessi.
Cosa dice l’art. 492 c.p.c.
Secondo l’art. 492 c.p.c. infatti, “il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”.
Il pignoramento, dunque, fa in modo che ci sia l’intimazione dell’ufficiale giudiziario a che il debitore non sottragga i beni pignorati e i loro frutti alla garanzia del credito.
Nell’intimazione, l’ufficiale giudiziario deve indicare esattamente il credito per cui si procede e i beni che si intendono pignorare.
Il pignoramento può assumere diverse forme:
- il pignoramento immobiliare, che ha per oggetto i beni immobili;
- il pignoramento mobiliare, che ha per oggetto cose mobili;
- il pignoramento presso terzi, che ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo.
Nel pignoramento deve essere inserito:
- l’invito al debitore a dichiarare la propria residenza o il domicilio eletto;
- l’avvertimento di poter chiedere al giudice dell’esecuzione competente, la sostituzione dei beni e dei crediti pignorati con una somma di denaro.
Questa somma di denaro deve essere pari all’ammontare del credito dovuto al procedente e agli intervenuti e deve comprendere:
- il capitale;
- gli interessi;
- le spese e i costi di esecuzione.
La richiesta di sostituzione deve essere accompagnata dal versamento di almeno un quinto della suddetta somma (secondo il comma 3 dell’articolo 492 c.p.c).
Inoltre, la richiesta di sostituzione, deve essere depositata in cancelleria prima che il giudice disponga la vendita o l’assegnazione, pena l’inammissibilità.
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