L’assegno è un titolo pagabile a vista e dunque la banca può procedere all’annullamento di questo verificando che la firma apposta su di esso sia effettivamente quella del titolare del carnet di assegni. Se non c’è questa corrispondenza, infatti, la banca più rifiutarsi di pagare l’assegno.
Come annullare un assegno bancario
Se c’è il consenso fra creditore e debitore, per annullarlo, è sufficiente strapparlo in tanti pezzi oppure scriverci sopra la dicitura “annullato” con una penna indelebile. In questo modo, l’assegno perde efficacia anche se all’interno di scritture private, accordi o contratti si parlava della sua emissione.
Invece, non si può unilateralmente annullare un assegno senza aver avuto il consenso del creditore: infatti, all’atto dell’emissione di un assegno, si da alla propria banca l’ordine di pagarlo a vista. Quindi, se il possessore dell’assegno lo porta alla propria banca per versarlo sul proprio conto, entro 8 giorni (se si tratta di un assegno su piazza) o entro 15 giorni (se si tratta di un assegno fuori piazza) non si può annullarlo ed evitare di pagare.
Si può revocare un assegno?
Scaduti i termini di 8 o 15 giorni , colui che ha emesso l’assegno può revocarlo e chiedere alla propria banca di non pagarlo più. Infine, anche se si stabilisce un nuovo accordo fra le parti (una nuova transazione) o si emette un nuovo assegno che sostituisca il precedente, ciò non basta per annullare l’assegno già emesso.
Infatti, anche se nel nuovo accordo c’è una clausola che stabilisce l’inefficacia dell’assegno precedentemente emesso e che il creditore non può incassarlo, per renderlo davvero inefficace occorre distruggerlo oppure scriverci sopra “annullato”: solo così si dichiara la reale intenzione di renderlo inefficace, altrimenti la banca è tenuta a pagarlo. In pratica, nel nuovo accordo, oltre a dover essere inserita la clausola che stabilisca che l’assegno sia inefficace, questo deve essere anche stato strappato o annullato materialmente.
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