Onlus, cosa può fare questo tipo di associazione



Onlus




La onlus svolge attività definite a solidarietà presunta (sono tutte quelle attività per cui non deve per forza dimostrare di prestare la propria opera verso soggetti svantaggiati) nei settori di:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • beneficenza;
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
  • tutela e valorizzazione della natura dell’ambiente;
  • promozione della cultura dell’arte (ma solo quando siano presenti i finanziamenti da parte dell’amministrazione centrale dello Stato);
  • ricerca scientifica svolta da fondazione o università.

Altre attività devono essere svolte nei settori a solidarietà condizionata e la onlus dovrà dimostrare di operare prevalentemente con soggetti svantaggiati (malati, tossico-dipendenti, indigenti, carcerati, anziani non autosufficienti, minori abbandonati, immigrati non abbienti, emarginati, senzatetto, alcolisti) ovvero soggetti in condizioni di obiettivo disagio determinato da condizioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, da situazioni di devianza, degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.

I settori a solidarietà condizionata sono:

  • assistenza sanitaria;
  • istruzione;
  • formazione;
  • sport dilettantistico;
  • promozione della cultura dell’arte (se non vi sono finanziamenti da parte dell’amministrazione centrale dello Stato);
  • tutela dei diritti civili.

In questi casi la onlus dovrà certificare la condizione di svantaggio o di bisogno dei soggetti che beneficiano delle attività svolte.




La onlus potrà erogare le proprie prestazioni o servizi sia gratuitamente, ad esempio finanziandosi tramite donazioni o contributi di enti pubblici, ma anche a pagamento.

Oltre alle attività istituzionali, l’onlus può svolgere anche attività ad esse connesse, in particolare, si tratta di attività prestate ai soggetti non svantaggiati. Le attività possono essere, ad esempio, la vendita di depliants, magliette, oggetti di modico valore, organizzazione di concerti, rappresentazioni teatrali, da cui si possono ricavare dei fondi tramite il pagamento di un corrispettivo.

Queste attività connesse devono essere sempre strumentali alle attività statutarie delle onlus e sempre presentate come iniziative di sostegno all’attività di solidarietà sociale. Quindi, tali occasioni non possono diventare l’attività principale dell’ente.


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