Scontrino, dopo quanto possiamo buttarlo



scontrino elettronico




Lo scontrino fiscale è un documento che deve essere emesso e rilasciato dai commercianti ai clienti di un bene o servizio. E’ un documento che attesta che c’è stato un pagamento e vale come garanzia per quel bene: nel caso in cui ci fosse bisogno di una sostituzione del prodotto, presentando lo scontrino fiscale, il cliente potrà averla. inoltre dal 1 gennaio del 2020 tutti i commercianti dovranno adeguarsi allo scontrino elettronico.

Dunque, l’obbligo di emettere e rilasciare lo scontrino fiscale è del commerciante mentre il cliente non ha alcuno obbligo, né tanto meno quello di conservazione.

Tuttavia, per poter avere una prova dell’acquisto effettuato, è utile per lui conservare lo scontrino e non buttarlo via, almeno per il tempo opportuno.

Dunque, dopo quanto tempo può essere buttato via uno scontrino?

Per far valere i diritti previsti dalla legge (nel caso il prodotto presenti difetti o non funzioni bene) è opportuno conservare lo scontrino per la durata della garanzia del bene e quindi per almeno 26 mesi. Nel caso la garanzia fosse più lunga, bisognerà conservarlo per tutta la durata della garanzia estesa.

Ci sono poi alcuni scontrini che devono essere conservati perché rappresentano spese che possono essere detratte dalle tasse (purché sia provato l’acquisto all’Agenzia delle Entrate). Dunque, bisogna conservare gli scontrini che garantiscono una deduzione o una detrazione cioè quelli che attestano spese:

  • sanitarie o veterinarie;
  • funebri;
  • per l’istruzione universitaria o scolastica;
  • che attestano i premi per assicurazione sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio di morte e invalidità permanente, per rischio di non autosufficienza;
  • per le attività sportive;
  • per affitto degli studenti universitari;
  • per badanti;
  • per abbonamenti di trasporto pubblico;
  • per asili nido;
  • per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi antisismici;
  • per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”;
  • per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Questi scontrini devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.


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