Superbonus, vale anche per i condomini?



Superbonus




Il Superbonus prevede una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione riguardanti la riqualificazione energetica e la riduzione del rischio sismico degli immobili, sia per le singole unità che per i condomini.

Rimborso per il superbonus, quando arriva

Ciò vuol dire che si otterrà il rimborso di quanto speso in 5 quote annuali dello stesso importo. In alternativa si può optare per uno sconto in fattura mediante il credito al fornitore o ad un istituto di credito.

La spesa può essere sostenuta dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professionista o dai condomini.




In quest’ultimo caso, se non c’è l’amministratore di condominio, nella dichiarazione bisogna indicare il codice fiscale del condomino che effettua gli adempimenti richiesti dalla normativa. Possono sostenere le spese anche gli Istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione e le ONLUS.

Le spese devono essere sostenute a partire dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per questi interventi:

  • di isolamento termico delle superfici opache, verticali e orizzontali, che si riferiscano all’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  • sulle parti comuni dell’edificio che riguardino la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche in abbinata all’installazione di impianti fotovoltaici);
  • sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche congiuntamente all’installazione di impianti fotovoltaici);
  • di messa in sicurezza statica degli edifici o che determinano il passaggio ad una o due classi di rischio sismico inferiore.

Ci sono altri interventi che danno diritto alla detrazione del 110% se svolti congiuntamente insieme a quelli appena visti come l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.


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