Bonus matrimonio, a chi spetta?



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Il Bonus Matrimonio è una prestazione previdenziale che spetta ai novelli sposi in caso di matrimonio civile o concordatario, da usufruire entro i 30 giorni successivi alla data delle nozze. Il Bonus Matrimonio spetta ad entrambi i coniugi o parti di unione civile, quando l’uno e l’altra vi hanno diritto.

Bonus matrimonio, a chi spetta

In particolare spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, che siano dipendenti di aziende industriali, artigiane, cooperative.

I requisiti da possedere sono di:

  • contrarre matrimonio civile o concordatario o unione civile;
  • poter far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruire effettivamente del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione delle nozze;
  • poter dimostrare, anche se disoccupati, di aver lavorato nei 90 giorni precedenti al matrimonio o all’unione civile per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • non essere in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi.

Il Bonus Matrimonio non spetta, invece, agli impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti di aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco né ai dipendenti di:




  • aziende agricole;
  • commercio;
  • credito;
  • assicurazioni;
  • enti locali;
  • enti statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

Per fare richiesta del Bonus Matrimonio, i lavoratori occupati possono presentare domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalla data del matrimonio o unione civile.

Dovranno allegare il certificato di matrimonio/unione civile o lo stato di famiglia con i dati dell’atto rilasciato dall’autorità comunale o la dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio/unione.

I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi dovranno presentare domanda online all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio o dell’unione civile.

Entrambe le categorie devono allegare alla domanda degli appositi documenti, fra cui la copia dell’ultima busta paga.


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