Ogni anno sono diversi i contribuenti che sostengono numerose spese mediche: queste beneficiano, in sede di dichiarazione dei redditi, di una detrazione del 19%.
Tuttavia, con la legge di bilancio n.160 del 27/12/2019, è stato stabilito che a partire dal primo gennaio 2020 soltanto le spese mediche pagate con un mezzo di pagamento tracciabile sono detraibili.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, si definiscono mezzi di pagamento tracciabili tutti quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Alcuni esempi di mezzi tracciabili sono:
- le carte di debito e carte di credito
- le carte prepagate
- il bancomat
- gli assegni bancari e circolari
- i bonifici
- gli altri tipi di pagamenti elettronici
Dunque non sono detraibili le spese mediche pagate in contanti, a meno che non si tratti di spese per farmaci, dispositivi medici e per le prestazioni effettuate in strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.
In questo caso, infatti, sarà ancora possibile detrarre tali spese anche se pagate in contanti.
Da ciò discende che i contribuenti debbano poter dimostrare il pagamento delle spese mediche fatto con mezzi di pagamento tracciabili, portando al CAF o al commercialista che si occupa della dichiarazione dei redditi:
- la copia del documento fiscale (fattura o ricevuta)
- la copia del pagamento (estratto conto, copia del bollettino postate, del MAV o del pagamento avvenuto con PagoPA)
Risposta n.484 del 19 ottobre 2020
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.484 del 19 ottobre 2020, ha anche specificato che la detrazione spetta al contribuente anche nel caso in cui le spese mediche al quale si è sottoposto siano state pagate con un mezzo di pagamento tracciabile (ad esempio il bancomat) di un familiare (figlio, coniuge).
Questo purché la fattura relativa alla visita medica sia intestata al contribuente che si è sottoposto alla medesima visita.
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