L’Agenzia delle Entrate, nel suo compito di controllo sulle irregolarità tributarie, può decidere di procedere con un accertamento fiscale, cioè con un atto di natura amministrativa e tributaria.
L’accertamento fiscale scatta quando esiste un’incongruenza
L’accertamento fiscale scatta quando esiste un’incongruenza reale o potenziale tra i dati presentati dal contribuente e quelli in possesso del Fisco e si esplica nella notifica di un provvedimento al contribuente per chiedergli il pagamento di quanto dovuto (possono essere richiesti maggiori tributi rispetto a quelli già versati o non versati affatto).
L’accertamento fiscale può avvenire nei confronti di un determinato contribuente, che può essere persona fisica o azienda.
Ci sono diversi requisiti che deve avere un accertamento fiscale per essere considerato legittimo, quindi deve:
- avere una motivazione, cioè spiegare in modo chiaro le ragioni per cui si richiede al contribuente di pagare; quindi deve contenere i fatti costitutivi della pretesa impositiva, le norme di diritto che sono state violate e i documenti citati nella motivazione
- essere tempestivo, cioè mandato entro certi termini: l’Agenzia delle Entrate ha un limite massimo di 5 anni dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi per poter recuperare dal contribuente quanto dovuto
- avere una certa forma e cioè certi elementi costitutivi obbligatori, vale a dire l’intestazione (che deve indicare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto e il contribuente a cui è notificato), la motivazione dell’avviso di accertamento, i calcoli e la firma del funzionario responsabile o incaricato
- essere notificato presso la residenza o il domicilio del contribuente (in caso di persona fisica) o presso la sede legale (nel caso di società o enti equiparati) in questi modi: tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con consegna a mano mediante ufficiale giudiziario o a mezzo PEC
Senza uno o più di questi elementi, l’accertamento fiscale è considerato illegittimo e quindi il contribuente può procedere alla contestazione.
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