Accertamento fiscale, cosa fare



Accertamento




Quando l’Agenzia delle Entrate, tramite i propri controlli, si accorge che esiste un’incongruenza reale o potenziale tra i dati presentati dal contribuente e quelli in possesso del Fisco, può procedere con un accertamento fiscale.

In pratica, tramite la notifica di un atto amministrativo, richiede al contribuente (persona fisica o azienda) il versamento di quanto dovuto (maggiori tributi o tributi mai versati).

Ma cosa si può fare quando viene notificato un accertamento fiscale?

Prima di tutto bisogna verificare che questo sia legittimo e cioè che:




  • abbia una motivazione, cioè spieghi in modo chiaro le ragioni per cui si richiede al contribuente di pagare
  • sia tempestivo, cioè sia notificato dall’Agenzia delle Entrate entro massimo 5 anni dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione
  • abbia certi requisiti di forma (intestazione, la motivazione dell’avviso di accertamento, i calcoli e la firma del funzionario responsabile o incaricato)
  • sia notificato nelle modalità definite, cioè presso la residenza o il domicilio del contribuente (in caso di persona fisica) o presso la sede legale (nel caso di società o enti equiparati) in questi modi: tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con consegna a mano mediante ufficiale giudiziario o a mezzo PEC

In mancanza di uno o più di questi elementi, l’accertamento fiscale è illegittimo e il contribuente può contestarlo. Ad esempio può procedere alla definizione agevolata delle sole sanzioni, cioè presentare un ricorso tributario solo contro le maggiori imposte.

Oppure può procedere con l’acquiescenza dellavviso di accertamento, cioè rinunciare a presentare un ricorso tributario e ottenere così la riduzione delle sanzioni a un terzo.

Altrimenti può presentare istanza di accertamento con adesione entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento tributario.

In caso di accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo.

Infine il contribuente, contro l’accertamento fiscale, può richiedere il riesame dellaccertamento fiscale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto, mediante la presentazione di un’istanza di autotutela tributaria.
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