Le associazioni culturali vengono disciplinate dal Codice Civile e dalla legge fiscale (T.U.I.R.) che si riferisce agli enti non commerciali.
Cosa può fare un’associazione culturale
Un’associazione culturale, come tale, ha il diritto di svolgere e perseguire con ogni mezzo il suo scopo sociale e per fare questo può fare diverse attività.
Ci si riferisce, in particolare, alle attività di creazione, produzione, distribuzione, promozione, istruzione, tutela, ricerca, regolazione, conservazione, valorizzazione, gestione e fruizione del Patrimonio materiale culturale italiano (monumenti storici, musei, siti archeologici, archivi, biblioteche).
O anche del Patrimonio naturalistico italiano (come parchi naturali e aree protette) o del patrimonio immateriale culturale italiano (enogastronomia, minoranze linguistiche, tradizioni religiose).
In queste attività rientrano allora le gite o gli eventi culturali che possono essere organizzati dall’associazione culturale o ancora gli eventi di raccolta fondi.
Nell’associazione culturale si possono organizzare tombolate, pesche di beneficenza o lotterie: in questo caso il montepremi non deve superare i 12911,43 euro per le tombolate mentre per le pesche di beneficenza e le lotterie il massimo del montepremi è di 51645,58 euro.
Ancora, si può dare vita a spettacoli di teatro, di ballo o altre rappresentazioni: per queste manifestazioni, se svolte in ambito di celebrazione, ricorrenza o sensibilizzazione, non è dovuta alcuna tassa.
Per promuovere le proprie attività o iniziative, un’associazione culturale può promuoversi e fare pubblicità tramite volantini o sul web con i social network (tuttavia, queste promozioni devono essere indirizzate solo ai propri soci).
Infine, all’interno di un’associazione culturale è possibile anche avere un bar e dunque somministrare alimenti e bevande.
Tuttavia, come stabilito nell’art.148 del DPR n.917/1986 T.U.I.R., queste possono essere somministrate solo ai soci.
Inoltre, tale attività di somministrazione, essendo un’attività commerciale, deve essere accessoria e non quella primaria dell’associazione culturale (che deve rimanere sempre quella istituzionale).
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